Testamento e successione
Al momento della morte di una persona i suoi beni e gli eventuali debiti passano agli eredi; tale trasferimento può avvenire per legge ( le quote spettanti agli eredi sono stabilite dal Codice Civile ) o per testamento ( i beni vengono destinati nel modo scelto dal deceduto ).
Le forme di testamento che determinano la successione dell'immobile
- olografo: scritto a mano e sul quale va apposta la data e la firma; può essere conservato in un luogo segreto e fare in modo che venga rinvenuto al momento opportuno, consegnato a una persona di fiducia o depositato presso un notaio;
- pubblico: viene redatto da un notaio in base alle dichiarazioni rilasciate dal testatore; il notaio provvederà alla registrazione e alla conservazione del testamento;
- segreto: è un testamento olografo che viene depositato e sigillato presso un notaio che non ne conosce il contenuto e che provvederà alla conservazione.
Tutti questi tipi di testamento dovranno essere pubblicati da un notaio al momento della morte del testatore.
Con il testamento, non si possono escludere dal diritto di successione i seguenti eredi: coniuge; figli legittimi o naturali e loro discendenti; ascendenti legittimi (genitori, nonni, bisnonni, ecc. ) solo in mancanza di figli. Tali soggetti potranno impugnare il testamento qualora i loro diritti fossero stati lesi.
Quando presentare la dichiarazione di successione
Gli eredi, se non ricorrono particolari condizioni di esenzione, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione entro un anno dalla data del decesso. Se il deceduto era titolare unicamente del diritto di usufrutto su case e/o terreni, non va presentata la dichiarazione di successione, ma l’usufrutto deve essere cancellato; la cancellazione dell’usufrutto avviene con modalità diverse a seconda dell’anno in cui è avvenuto l’acquisto. I chiamati all’eredità possono accettare o rinunciare alla successione; i termini della rinuncia sono di 3 mesi dalla data del decesso, se il chiamato è nel possesso o utilizza i beni oggetto di successione; di 10 anni dalla data del decesso, se il chiamato non è nel possesso dei beni o non li utilizza.
Oggetto e soggetti alle imposte di successione immobile
Oggetto di tassazione sono: gli immobili; le aziende; i rami di azienda; le azioni o partecipazioni in società o cooperative; le obbligazioni; le quote di fondi comuni di investimento (esclusa la parte percentuale della quota che viene investita in titoli di stato); i crediti; il denaro; i titoli, esclusi BOT, CCT, BTP e tutti i titoli emessi o garantiti dallo Stato; gioielli e mobilia; navi e aeromobili Gli eredi hanno l’obbligo di presentare dichiarazione di successione in presenza di tali beni, salvo l’esonero per i parenti in linea diretta (coniuge, figli legittimi o naturali e loro discendenti, genitori, ecc.), se nell’asse ereditario, non sono compresi immobili e il patrimonio del deceduto non supera € 25.822,85. Non sono soggetti a imposta di successione e donazione i trasferimenti effettuati tramite i “patti di famiglia”, a favore di discendenti (figli, nipoti figli di figlio, ecc.), che hanno per oggetto: aziende o rami di aziende; azioni o partecipazioni in società di persone; azioni o partecipazioni in società di capitali, cooperative o società di mutua assicurazione se viene acquisito o integrato (somma con le quote possedute in precedenza dal beneficiario) il controllo della società.