La nuda proprietà
Secondo quanto deliberato dall'art. 981 e ss del Codice Civile, la nuda proprietà è la possibilità, vendendo la proprietà dell'immobile, di avere l'usufrutto della propria casa fino alla propria morte. In sostanza, vendere la nuda proprietà della propria casa permette di continuare a viverci divenendo, da proprietario, l'usufruttuario. Tutti i proprietari di casa possono venderne la nuda proprietà. In particolare le persone anziane, attraverso la vendita della nuda proprietà, possono assicurarsi una certa somma di denaro e, nello stesso tempo, mantenere per tutta la vita l'alloggio in cui abitano.
Gli obblighi dell'usufruttuario sono di pagare l' I.C.I., le spese di manutenzione ordinaria della casa e di mantenere l'immobile con diligenza, senza danneggiarne o modificarne la struttura all'insaputa del nudo proprietrio. In tal caso, egli ha il diritto di richiedere il risarciamento subito (artt. 1001-1002 c.c.).
Gli obblighi del nudo proprietario sono invece di sostenere le riparazioni straordinarie: si veda l’art. 1005 c.c. e segg.
Età | % usufrutto | % nuda proprietà |
da 0 a 20 | 95 | 5 |
da 21 a 30 | 90 | 10 |
da 31 a 40 | 85 | 15 |
da 41 a 45 | 80 | 20 |
da 46 a 50 | 75 | 25 |
da 51 a 53 | 70 | 30 |
da 54 a 56 | 65 | 35 |
da 57 a 60 | 60 | 40 |
da 61 a 63 | 55 | 45 |
da 64 a 66 | 50 | 50 |
da 67 a 69 | 45 | 55 |
da 70 a 72 | 40 | 60 |
da 73 a 75 | 35 | 65 |
da 76 a 78 | 30 | 70 |
da 79 a 82 | 25 | 75 |
da 83 a 86 | 20 | 80 |
da 87 a 92 | 15 | 85 |
da 93 a 99 | 10 | 90 |
NOTA: la tabella attualmente in vigore è quella relativa all'anno di riferimento 2012.